Il 6 Marzo è la data fatidica; proprio da tale data sarà possibile richiedere il Reddito di Cittadinanza attraverso i canali ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oppure attraverso gli intermediari abilitati.
Orde di cittadini in preda all'ansia da prestazione (sociale) gonfiano le fila delle sale d'attesa dei Caf per richiedere l'elaborazione del Mod. Isee necessario per la presentazione della domanda, confusi dalle notizie sporadiche che giungono dai salotti televisivi.
I dipendenti di Poste, brancolando nel buio, ci chiedono delucidazioni preoccupati dalla successiva richiesta della carta RdC presso le sedi territoriali.
Proviamo a mettere un po' d'ordine... e proviamo a farlo partendo dall'ultimo (questa è la posizione che occupa in tutte le sintesi consultate) requisito richiesto: non possedere un veicolo con cilindrata superiore a 1.600 cc oppure un motoveicolo oltre i 250 cc oppure un'imbarcazione da diporto e comunque non aver immatricolato un veicolo nuovo negli ultimi 6 mesi.
Questa condizione, se non rispettata, rende inutile possedere gli altri requisiti.... inutile fare la fila al Caf.
Con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare al quale appartiene il soggetto che richiede il RdC deve possedere:
1) un valore dell’Indicatore Isee inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini Isee, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
3) un valore del patrimonio mobiliare (soldi sul c/c o più in genere in banca), sempre come definito a fini Isee, non superiore a 6.000 euro, incrementato di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, comunque fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio (dal terzo figlio). I massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni soggetto con disabilità, come definita sempre a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare (formato da diverse componenti: non soltanto dal reddito di lavoro, calcolato peraltro solo all’80%) inferiore a una soglia pari a:
- 6.000 euro annui per il singolo componente;
- 6.000 moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza nel caso di nuclei familiari con più soggetti;
- 7.560 euro annui ai fini dell’accesso alla pensione di cittadinanza (questo il nome del RdC per i pensionati).
Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, la soglia di 6.000 euro (ovvero la più alta soglia che scaturisce dal prodotto di 6.000 euro per il corrispondente paramento della scala di equivalenza in caso di nuclei familiari con più soggetti) è incrementata di 3.360 euro (per singolo componente, pertanto, diventa pari a 9.360 euro).
Questo per dire che quando ci viene chiesto a bruciapelo: mi spetta il RdC? La risposta non è così immediata......
La durata è di 18 Mesi ma può essere nuovamente richiesto ad un mese dalla prima scadenza naturale.
Il Rdc è richiesto all’INPS, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presentando la domanda alle Poste (che attualmente è il gestore del reddito di inclusione, Rei), in modalità telematiche (su internet) o presso i Caf o Patronati convenzionati con l’Inps; altre modalità potranno essere previste mediante decreto. Chi riceve la domanda, è tenuto a girarla entro 10 giorni al’INPS. Converrà rivolgersi ai CAF o ai Paronati che potranno offrire un’utile consulenza prima dell’inoltro della domanda all’INPS.
La modulistica per presentare la domanda sarà messa a punto dall’INPS, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decretone. Punto di partenza, comunque, è l’Isee: ottenuto questo e verificato che si soddisfano i requisiti, si può presentare la domanda.
Il Rdc è riconosciuto dall’INPS entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della domanda. L’Inps, a tal fine, verifica, entro cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti anche sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A questo scopo, l’INPS acquisisce dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico
e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno.
L’esito di tali verifiche è comunicato all’INPS tramite la piattaforma.
Rimandiamo al prossimo articolo per conoscere le modalità di erogazione e gli obblighi del cittadino fruitore del RdC nei confronti della pubblica amministrazione.
Buona serata.
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