Dalla data di entrata in vigore del Decreto (8 gennaio) e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di tra l’8 gennaio e il 15 giugno 2022.
Resta fermo, senza alcun vincolo legato all’età, l’obbligo vaccinale per operatori sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali e per il personale della scuola, dell’università, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, così come introdotto dal Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76 del 28 maggio 2021.
L'obbligo, precisa l’Art. 2 del DL, non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. A tal proposito si ricorda che, con la Circolare del Ministero della Salute n. 0059069 del 23 dicembre scorso, la validità dei certificati di non vaccinabilità è stata prorogata fino al 31 gennaio 2022.
In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la una multa di 100 € per i seguenti casi:
soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con Circolare del Ministero della salute, ovvero con intervallo di 120 giorni dopo la somministrazione della dose precedente o dalla guarigione;
soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19, che il Decreto Vigilia ha ridotto a 6 mesi.
La sanzione verrà comminata sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo
vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero della Salute all’Agenzia delle Entrate. I soggetti inadempienti riceveranno comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.
OBBLIGO DI SUPER GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO
A decorre dal 15 febbraio 2022, tutti i lavori dei settori sia pubblico che privato, compresi i liberi professionisti che debbano accedere a luoghi di lavoro condivisi con altri soggetti, sono tenuti a esibire una certificazione verde che attesti l’avvenuta vaccinazione o guarigione, il cosiddetto Super Green Pass, o Green Pass rafforzato. Non sarà più possibile, quindi, accedere al luogo di lavoro con Green Pass ottenuto tramite tampone molecolare o antigenico.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e, nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione regolamentare, sono tenuti a considerate il suddetto lavoratore assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza, il lavoratore che non rispetta le prescrizioni non riceverà alcuna retribuzione.
Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
La violazione delle disposizioni è sanzionata sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.
In caso di soggetti non vaccinabili, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO
L'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito di tutto il territorio nazionale, è consentito solo a soggetti con Green Pass:
servizi alla persona – dal 20 gennaio al 31 marzo;
pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (es. supermercati e farmacie) – dal 1 febbraio al 31 marzo;
colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori – dal 20 gennaio al 31 marzo.
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2
Stante, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure:
SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PARITARIE: in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per 10 giorni.
SCUOLE PRIMARIE: in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni; in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per dieci giorni.
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO e SECONDO GRADO: con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; con due casi di positività nella classe, per coloro che hanno Super Green Pass (che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo), si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza, con idonea prescrizione medica, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, l'esecuzione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, sarà gratuita presso le farmacie attrezzate o le strutture sanitarie.
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