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ISEE 2023

Dal 1° gennaio 2023 è necessario richiedere una nuova attestazione ISEE da presentare per ottenere le prestazioni sociali agevolate in vigore nel nostro ordinamento (bonus, prestazioni e servizi sociali o assistenziali) per l’anno 2023. La certificazione può essere chiesta nel corso di tutto l’anno 2023 e ha valore sino al 31 dicembre del 2023.

Per ottenere l’ISEE il richiedente può rivolgersi a noi prenotando un appuntamento QUI.


Una ipotesi di riforma del calcolo e delle scadenze ISEE?

Se ne è parlato sulla stampa e nei telegiornali.

Dunque che cosa sta accadendo? In realtà, per il momento, niente. Al momento, infatti, la riforma dell’ISEE “dovrebbe” rientrare nella più grande “riforma del fisco” che il Governo Meloni intende compiere.

Intanto, ovvero per l’anno 2023, NON si parla assolutamente di abolizione dell’ISEE, ma oltre a questo indice, si parla dell’introduzione del “Quoziente Familiare,” che dovrebbe viaggiare parallelamente all’ISEE e SOLO per precisi e determinati BONUS (ad esempio il Superbonus per abitazioni NON in condominio).

L’ISEE al momento (anno 2023) dovrebbe rimanere come misura necessaria per fruire di tutte le agevolazioni previste in tema fiscale, proprio come il Superbonus (si stanno in effetti ipotizzando classi di detrazione e agevolazione fiscale sulla base del Quoziente Familiare). Il Quoziente Familiare influenzerà, dunque, almeno per ora, solo il campo fiscale e non quello sociale.

Realisticamente non sembra praticabile una abolizione dell’ISEE in favore di un Quoziente

Familiare per l’anno 2023. In ogni caso, come sempre, sarà nostra premura e cura informavi tempestivamente di ogni variazione e novità sull’argomento.

Per ottenere l’ISEE il richiedente può rivolgersi a noi prenotando un appuntamento QUI.


Cosa sono l’ISEE e la DSU

Il valore ISEE fornito viene consultato dagli Enti erogatori, tramite il Sistema Informativo ISEE

(SII), per verificare il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti per ottenere, a condizioni agevolate, le prestazioni sociali o i servizi di pubblica utilità richiesti.

Con l’acronimo “ISEE” si intende l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Lo stesso è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza che lo stesso INPS riporta sul proprio sito e che qui riproduciamo in tabella 1.

Tabella 1 - Scala di equivalenza per il calcolo dell’ISEE


La scala di equivalenza prevede anche delle maggiorazioni di:

● 0,35 per ogni ulteriore componente;

● 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;

● 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli;

● 0,35 in caso di quattro figli;

● 0,5 in caso di almeno cinque figli;

● 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età

inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati.

La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente

da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione,

fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per ottenere l’ISEE il richiedente può rivolgersi a noi prenotando un appuntamento QUI.


La DSU

Con l’acronimo DSU si intende la “Dichiarazione Sostitutiva Unica”, un atto in cui il cittadino

riporta i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali propri e del nucleo familiare di cui il richiedente fa parte; la dichiarazione è propedeutica al calcolo e all’ottenimento dell’ISEE. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere.

Più in particolare la DSU è composta da:

● Modulo MB.1 che va compilato da parte di tutti, per tutte le prestazioni (Modello MINI);

● Modulo MB.2 da compilare solo in caso di:

- prestazioni per il diritto allo studio universitario;

- prestazioni per minorenni in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro;

● Modulo MB.3 da compilare solo in caso di prestazioni socio-sanitarie residenziali (es.:

ricovero presso RSSA, residenza protetta e simili);

● Modulo MB.1rid da compilare, in alternativa al modulo MB.1, quando si preferisce fare riferimento a un nucleo familiare ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) in caso di:

- prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni;

- prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca;

● Modulo FC.1 da compilare da parte di tutti, per tutte le prestazioni (Modello MINI);

● Modulo FC.2 da compilare solo in caso di presenza nel nucleo di persone con disabilità

e/o non autosufficienti;

● Modulo FC.3 da compilare solo in caso di presenza nel nucleo di persone esonerate

dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e prive della Certificazione Unica o in

caso di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali;

● Modulo FC.4 da compilare solo per il calcolo della “componente aggiuntiva” in caso di:

- prestazioni socio-sanitarie residenziali (compilazione da parte del figlio del beneficiario);

- prestazioni per minorenni o universitari in caso di genitori non coniugati e non conviventi

tra loro (compilazione da parte del genitore non convivente con il figlio).

In molti casi è sufficiente compilare il Modello MINI (composto esclusivamente dai moduli

MB.1 e FC.1).

Vi sono casi in cui non è possibile ricorrere alla DSU Mini ma è necessario compilare la DSU nella versione estesa (integrale); si tratta dei casi di:

● richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;

● presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;

● presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro né conviventi;

● esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari.

Per ottenere l’ISEE il richiedente può rivolgersi a noi prenotando un appuntamento QUI.


La validità dell’ISEE

Il legislatore, con il Decreto Crescita (all’articolo 7 del decreto legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019), ha voluto disciplinare anche la data di scadenza del documento ISEE (precompilato e non precompilato) che, per prassi, prima era fissata al 15 gennaio successivo all’ottenimento del documento.

Fino all’anno 2019, infatti, la DSU e quindi l’ISEE avevano validità a partire dal 15 gennaio di

ogni anno e fino alla scadenza del 14 gennaio dell’anno successivo. Con l’avvio del reddito e della pensione di cittadinanza (benefici per il cui ottenimento è necessario presentare l’ISEE), più in particolare, il Governo ha deciso che la scadenza per la validità dell’ISEE coincidesse con la fine dell’anno solare; chi ha interesse a ottenere l’SEE ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione a inizio anno (di ogni anno) presentando nuovamente tutti i documenti necessari.

In sostanza, dall’anno 2020 la DSU e quindi l’ISEE hanno validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre.

A partire dal 2020 quindi la DSU e l’ISEE hanno validità già a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso e fino alla scadenza del 31 Dicembre dell’anno medesimo in modo da allineare la validità temporale della Dichiarazione presentata.

Ciò vuol dire che nel caso in cui una famiglia presentasse documentazione ISEE nel mese

di dicembre, la stessa avrebbe validità fino al 31 dicembre dello stesso anno e NON per un anno dalla data di presentazione della documentazione.


I documenti che servono per ottenere l’attestazione ISEE

I richiedenti devono reperire la seguente documentazione:

● codice fiscale di tutti i componenti del proprio nucleo familiare. Sono necessari i dati

anagrafici anche del coniuge non residente e del figlio a carico non convivente purché non

coniugato, senza figli e di età inferiore a 26 anni;

● autocertificazione stato di famiglia per la verifica della composizione del proprio nucleo familiare;

● documento di identità del richiedente;

● redditi che si riferiscono all’anno 2021 (Modello 730 e/o Modello Redditi 2022 e Modello

CU 2022);

● patrimonio mobiliare e immobiliare al 31.12.2021. È necessaria dunque la documentazione attestante:

- il saldo e la giacenza media ai fini ISEE dei conti correnti, libretti di risparmio, carte di

debito, carte di credito di tutti i componenti della famiglia al 31.12.2021;

- libretti di deposito;

- titoli di stato;

- obbligazioni;

- azioni;

- BOT;

- CCT;

- buoni fruttiferi;

- fondi di investimento;

- forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare;

- certificati catastali e atti notarili di compravendita degli immobili come anche ogni altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili).;

Attenzione: in relazione al patrimonio immobiliare non vanno dichiarati gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali. In caso di immobili detenuti all’estero occorre allegare anche la documentazione attestante il valore ai fini IVIE.

- certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà;

- il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato o somma delle rimanenze

finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti nel caso di lavoratori

autonomi;

- targa o estremi di registrazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e/o al

RID (Registro Imbarcazioni da Diporto) di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari

o superiore a 500 cc, di navi e imbarcazioni da diporto;

● contratto di locazione con i relativi dati di registrazione se la famiglia è in affitto;

● eventuale certificazione della disabilità;

ATTENZIONE: in caso di coniugi separati, con sentenza di separazione e assegno di mantenimento ai figli, in sede di predisposizione della documentazione necessaria ai fini ISEE è essenziale avere copia di tale sentenza. Infatti nella compilazione della dichiarazione ISEE andrà indicato al Quadro FC5 l’importo dell’assegno di mantentimento spettante al figlio. Non andrà indicato invece l’assegno di mantenimento al coniuge, in quanto questo rappresenta un reddito per lo stesso e pertanto già rientrante nel Modello 730 o nel Modello Redditi.


Per ottenere l’ISEE il richiedente può rivolgersi a noi prenotando un appuntamento QUI.



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