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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE DAL 1° GENNAIO

Aggiornamento: 21 gen 2022

Dal 1° luglio 2021 i lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo possono beneficiare dell’assegno unico universale. Con DL dell’8 giugno 2021, n. 79 avente a oggetto “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” è stata infatti prevista una misura ponte in modo che i predetti soggetti possano già beneficiare del contributo statale. Tutti coloro che beneficiano degli ANF (assegno per il nucleo familiare), invece, esclusi dalla misura ponte, devono attendere

l’erogazione dell’assegno unico universale a partire dall’anno 2022. In attesa del decreto attuativo sembra che da gennaio 2022 si potranno inviare le domande per richiedere l’assegno unico universale, che verrà erogato da marzo 2022.


In cosa consiste l’assegno

L’assegno unico universale per i figli a carico andrà a sostituire tutti i bonus ora vigenti quali Bonus Mamme Domani, Bonus Bebè, il premio alla nascita e gli assegni familiari, gli ANF oltre che alcune detrazioni fiscali per le famiglie. La novità è data dal fatto che si prevede un’unica misura omnicomprensiva che verrà erogata alle famiglie

dal 7° mese di gravidanza e sino al compimento dei 18 anni del figlio. Se il figlio frequenta un corso di laurea, un tirocinio formativo o il servizio civile universale il limite di età è innalzato a 21 anni. Tutte le famiglie con almeno un figlio a carico avranno diritto al sostegno economico per ciascun figlio.


Tra 50 e 180 euro

Secondo le prime indiscrezioni l’importo erogato sarà compreso tra 50 e 180 euro; varierà infatti in modo progressivo, sulla base del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare. Se si hanno più di 2 figli l’importo erogato verrà calcolato con l’applicazione di una maggiorazione del 20% dell’importo spettante.

Parimenti l’importo dell’assegno sarà incrementato (dal 30 al 50% dell’importo) per ciascun figlio con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; in questo caso non sussistono limiti di età per beneficiare dell’assegno.


I requisiti necessari

Per poter beneficiare dell’assegno il richiedente deve:


1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto

di soggiorno, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in

possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso

di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;


2. pagare l’imposta sul reddito in Italia;


3. essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;


4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;


5. avere un ISEE in corso di validità.


ATTENZIONE: poiché il beneficio può essere richiesto dal 2022, l’ISEE dovrà essere ottenuto dal 1° gennaio 2022. Non sarà accettato un ISEE rilasciato nel 2021.


Cumulabilità

L’assegno universale non concorre a formare il reddito complessivo e non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26. Il beneficio è compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza

e con gli altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.



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