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Approfondimento Assegno Unico Universale

Immagine del redattore: Ciro CrocianiCiro Crociani

Se ne parla da diversi mesi e finalmente è arrivato. Dal 1° marzo 2022 entra nelle case delle famiglie con figli a carico l’Assegno Unico Universale, istituito dalla recente Legge di Bilancio, in attuazione di quanto aveva previsto la precedente legge del 1° aprile 2021, n. 46. Che cos’è l’Assegno Unico Universale oramai è noto: si tratta di un beneficio economico attribuito dallo Stato alle famiglie con figli a carico, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. Il tutto tenendo conto della condizione economica del nucleo familiare, tramite l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In questo approfondimento faremo luce su una serie di aspetti, considerando quanto previsto dalle recenti circolari dell’INPS.


Chi può ottenere l’assegno?

Le famiglie aventi figli a carico che intendono ottenere l’assegno devono essere in possesso di taluni requisiti all’atto di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Si tratta di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, di cui il richiedente deve disporre congiuntamente. In particolare, si deve trattare di un cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o un suo familiare, o anche un titolare del diritto di soggiorno o del permesso unico di lavoro. Deve inoltre essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia ed essere residente e domiciliato in Italia, e tale da almeno due anni. In alternativa a questo, può anche essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale. I predetti requisiti di cittadinanza,

residenza e soggiorno valgono a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.


Fino a che età spetta il beneficio?

Il beneficio dell’Assegno Unico spetta per ogni figlio minorenne o maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Quando parliamo di figli a carico facciamo riferimento a quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

Diverso discorso riguarda i figli maggiorenni: i ragazzi fra i 18 e 21 anni per potere ottenere

l’Assegno Unico dovranno trovarsi in possesso, al momento della presentazione della domanda, di ulteriori specifici requisiti previsti dalla legge e potranno provvedere alla richiesta anche autonomamente.


Quali sono i requisiti per i figli maggiorenni?

L’Assegno Unico spetta anche ai figli maggiorenni fino ai 21 anni, purché essi frequentino un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, oppure svolgano un tirocinio o un’attività lavorativa e abbiano un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui. I maggiorenni che beneficiano dell’assegno possono anche essere registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolgere il servizio civile universale. Se il figlio è disabile, non sono previsti limiti d’età e la misura dell’Assegno Unico è concessa a prescindere da quanto previsto dai precedenti requisiti.


Chi può presentare la domanda?

La domanda per ottenere l’Assegno Unico Universale può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Ciò anche a prescindere dalla convivenza con il figlio. Per quanto riguarda il figlio maggiorenne, la domanda può presentarla egli stesso, mentre è necessaria la domanda dell’affidatario o del tutore se parliamo di minorenni che siano soggetti ad affidamento o tutela.

La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali la composizione del nucleo familiare e il numero di figli, il luogo di residenza dei membri del nucleo familiare e l’IBAN di uno o di entrambi i genitori. La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato.

Chiaramente la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.


Di quanto è l’assegno?

L’importo dell’Assegno Unico Universale è determinato proprio sulla base dell’ISEE del nucleo familiare che riguarda il soggetto beneficiario della prestazione.

La decorrenza dell’assegno è prevista dalla mensilità di marzo per tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio fino al 30 giugno. Per le domande presentate invece dal 1° luglio in poi, la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.


Come si calcola l’assegno?

In presenza di figli minorenni, si terrà conto dell’indicatore calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159/2013 (“prestazioni agevolate rivolte a minorenni”), in cui si spiega che anche il genitore non convivente nel nucleo familiare o non coniugato con l’altro genitore, che però abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, salvo particolari casi chiariti specificamente dal medesimo articolo di legge.

In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva”, l’indicatore sarà differente rispetto all’ISEE ordinario. Per i figli maggiorenni invece si fa riferimento all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del DPCM 159/2013 (“ISEE ordinario”).


E se manca l’ISEE?

In mancanza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetterà comunque sulla base dei dati auto-dichiarati nel modello di richiesta, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al già citato DPCM n. 159/2013. In tale caso tuttavia, occorrerà distinguere una serie di ipotesi.

Se l’ISEE è presentato entro il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Se l’ISEE è invece presentato dal 1° luglio, la prestazione verrà calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione.

In assenza di ISEE, oppure con ISEE pari o superiore a 40.000 euro, la prestazione spettante verrà calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del d.lgs. n. 230/2021 (ossia 50 euro per i figli minorenni e 25 euro per i maggiorenni).


Di che importi parliamo?

Alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro. A questa base si sommano varie maggiorazioni per ogni figlio successivo al secondo, le famiglie numerose, i figli con disabilità, le madri di età inferiore a 21 anni e le famiglie con almeno due percettori di reddito. È prevista anche una maggiorazione temporanea per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro.


Ha diritto all’assegno chi ha il Reddito di Cittadinanza?

L’Assegno Unico Universale è compatibile con eventuali diverse misure in denaro previste a favore dei figli a carico, che siano erogate dalle Regioni o dagli Enti Locali. In particolare, per i nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno Unico, congiuntamente al reddito medesimo, con le medesime modalità di erogazione di quest’ultimo. Ciò fino alla concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.


Come si trasmettono le domande per l’assegno?

La domanda per ottenere l’Assegno Unico Universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi nell’anno e ferma restando comunque la necessità di aggiornare la Dichiarazione

Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventuali figli sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso il portale web dell’INPS, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, o di una Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). È possibile anche presentare domanda tramite il Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164, che è gratuito da rete fissa, o chiamando al numero 06/164.164, da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori. In ogni caso, ci si può sempre rivolgere alla nostra struttura, utilizzando i servizi offerti nella home page del sito.


Come viene erogato l’assegno?

L’assegno viene corrisposto dall’INPS ed è erogato direttamente al richiedente. Su richiesta di questo, che può essere inoltrata anche successivamente alla presentazione della domanda, l’assegno potrà vedersi corrisposto in pari misura tra coloro che esercitano

la responsabilità genitoriale sul figlio.

Dunque, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, ma vi è la possibilità per questo di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, così da ottenere il pagamento dell’assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.

La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata, con le medesime modalità di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni per l’imputazione del pagamento previste nella domanda medesima.


Quando si può erogare l’assegno a un solo genitore?

Nel caso di genitori coniugati, potrà essere prescelto il pagamento dell’assegno nella misura del 100% a uno solo di essi. In tal caso dovrà essere selezionata la prima casella del modello di domanda, contrassegnata dalla lettera “a” (“in accordo con l’altro genitore, chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”).

La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati, ma si trovino comunque d’accordo tra loro sulla modalità di erogazione dell’Assegno Unico in misura intera a uno solo di essi. Nei medesimi casi di genitori coniugati, separati o divorziati, si può sempre optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.

Può anche verificarsi che il minore sia in affidamento esclusivo, ovvero che sia stato nominato un tutore o un affidatario, come previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.

In questo caso, la regola generale prevede che il pagamento avvenga in misura

intera al genitore affidatario, selezionando quindi la prima casella sopra indicata.


Che succede in caso di affidamento condiviso?

Nell’ipotesi che il figlio minorenne sia in “affidamento condiviso” fra i due genitori, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle seguenti opzioni:


● la prima è contrassegnata con la lettera “b” (“chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore a indicare la modalità di pagamento della sua quota”);

● la seconda è contrassegnata con la lettera “c” (“chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”).


In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.


Minore presso un solo genitore o con un tutore

La recente circolare dell’INPS ha previsto come chiedere l’Assegno Unico in presenza di particolari situazioni familiari, successive a provvedimenti disposti da parte del tribunale.

Nel caso di affidamento condiviso del minore, in cui tuttavia il tribunale abbia stabilito il collocamento del minore presso uno dei due genitori, quest’ultimo, essendo il collocatario del minore medesimo, può optare per il pagamento al 100% a sé, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda anche in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito.

Nel caso che invece il tribunale abbia nominato un tutore o un soggetto affidatario del minore, ai sensi della legge n. 184/1983, l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario medesimo, nell’esclusivo interesse del minore. In questo caso, il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario, selezionando la relativa opzione.


Il figlio può chiedere l’assegno da solo?

Sì, l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo che ha introdotto l’Assegno Unico, stabilisce che i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota loro spettante. La stessa potrebbe essere eventualmente maggiorata in caso di disabilità. La domanda presentata

da parte del figlio maggiorenne si sostituisce quindi alla “scheda-figlio” che fosse eventualmente già presentata da parte del genitore richiedente.


Come viene erogato l’assegno?

L’Assegno Unico viene erogato dall’INPS attraverso diverse modalità. Può esserci l’accredito su uno strumento di riscossione dotato di IBAN, aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti nei Paesi dell’area SEPA (Single Euro Payments Area). Può inoltre essere riscosso su conto corrente bancario o postale, su carta di credito o di debito

che sia dotata di codice IBAN, o anche su libretto di risparmio, sempre dotato di IBAN.

Per chi lo preferisce, può anche essere autorizzata la consegna di denaro contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano o anche l’accredito su apposita carta prevista per i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.


A chi deve essere intestato l’IBAN?

Bisogna prestare attenzione al fatto che lo strumento di riscossione dotato di IBAN sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, risulti intestato o cointestato al beneficiario della prestazione medesima, salvo il caso che la domanda sia presentata dal

tutore di genitore incapace. In questo caso, lo strumento di riscossione può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.


Riepilogo dei casi di erogazione dell’assegno

Volendo tirare le fila di quanto sin qui detto in ordine alle modalità di liquidazione dell’assegno, vediamo di riepilogare i singoli casi…

● L’Assegno Unico può essere liquidato in primo luogo nella misura del 100% al genitore richiedente.

In tal caso lo strumento di riscossione deve essere intestato o cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei due genitori, la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario.

● L’Assegno Unico può essere liquidato nella misura del 50% al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore.

In questo caso gli strumenti di riscossione devono essere intestati o cointestati a ognuno dei genitori stessi.

● L’Assegno Unico può essere liquidato a uno dei soggetti che, al posto dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale sui minorenni (tutore, affidatario) e che abbiano presentato la relativa domanda.

In tale caso lo strumento di riscossione deve essere intestato o cointestato a uno dei tutori o affidatari.

● Infine, l’Assegno Unico può essere liquidato direttamente al figlio maggiorenne, che abbia

maturato il diritto di presentare la domanda in sostituzione dei genitori. In questo caso lo strumento di riscossione deve essere intestato o cointestato al figlio maggiorenne.

La misura della prestazione sarà chiaramente limitata allaquota di assegno di competenza del ragazzo maggiorenne.


Quali sono i controlli dell’INPS?

L’INPS verifica la titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento. Ciò avviene attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia.

In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati, ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’area SEPA, il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea, opportunamente compilato, sottoscritto e validato da chi ha emesso lo strumento di riscossione.


Che succede ai vecchi bonus per i figli?

In conseguenza dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale, partito dal 1° gennaio 2022, sono stati abrogati sia il premio di nascita o di adozione, di cui al comma 353 dell’articolo 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità, di cui ai comma 348 e 349 della medesima norma.

A decorrere dal 1° marzo 2022 verranno abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento alle sole mensilità di gennaio e di febbraio 2022. Cessano di essere riconosciute anche le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanie quelle previste dall’art. 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari.


Cosa viene prorogato dei vecchi bonus famiglia?

Al momento, sono modificate le “detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’Assegno Unico Universale invece non assorbe, né limita, gli importi del Bonus Asilo Nido, che rimangono intatti.

Come accennato nel paragrafo precedente, è stato prorogato per i mesi di gennaio e febbraio 2022 l’assegno temporaneo per i figli minori, nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022. Sempre fino a fine febbraio è anche prorogata la maggiorazione degli importi degli assegni.

 
 
 

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